Statuto

Art. 1 – Denominazione – sede – durata

E’ costituita, a norma dell’articolo 36 del Codice Civile, l’Associazione Sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva dilettantistica Zero”, con sede in Voghera, 27058 (PV), viale Carlo Marx n. 3.

L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. In tal senso vige, per tutta la durata della vita associativa, il divieto di distribuire tra i soci, anche in forma indiretta, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Il logo distintivo dell’Associazione consta di una scritta “ZERO” che sormonta il simbolo dello “I Ching” de “il Viandante”. Tale simbolo è costituito da sei linee parallele orizzontali di cui la prima, la seconda e la quinta (partendo dal basso) sono spezzate.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la pratica dell’Arte Marziale Tai Ji Quan e dello Hatha Yoga. A tale orientamento si accompagna imprescindibilmente la necessità di studiare, recuperare e trasmettere la Tradizione Interiore evincibile dalla pratica delle suddette discipline, in quanto universalmente riconosciuta come loro primaria ed essenziale fonte generativa ed ispirativa. In ambito associativo, l’esercizio di tali discipline ginnico-artistiche si ispira direttamente ad uno specifico piano programmatico e stile didattico. Questi ultimi sono preservati attraverso l’introduzione ad una precisa propedeutica all’insegnamento i cui caratteri particolari sono indicati nel Regolamento Interno. In particolare si prevede siano avviati ad incarichi di istruzione i soci che esprimono talento ed inoltrano apposita domanda in tal senso. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati dell’Organizzazione Nazionale di appartenenza e per un più efficace esercizio delle proprie prerogative l’Associazione sarà libera di:

–         promuovere l’avvio e l’aggiornamento di tutte le discipline sportive dilettantistiche nei vari settori, ancorché esercitate con modalità competitive, comprese le attività didattiche per il loro perfezionamento;

–         elaborare e gestire progetti didattici, di studio e ricerca, anche tramite la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali;

–         organizzare varie attività di promozione sociale in genere al fine di favorire un più generale apprezzamento della qualità della vita  dei propri associati, nonché un più incisivo sviluppo culturale e civile della comunità entro la quale l’Associazione stessa opera localmente;

–         gestire, verso pagamento di corrispettivi specifici, in relazione alla maggiore o diversa prestazione cui danno diritto, servizi che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico;

–         organizzare viaggi studio e soggiorni turistici in Italia e all’estero, nonché conferenze informative sulle materie direttamente o indirettamente correlate alle attività sociali;

–         compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari,

–         svolgere, pur non avendo l’Associazione stessa fini di lucro, attività commerciali rivolte principalmente ai soci  ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al conseguimento degli scopi sociali;

–         stipulare convenzioni  e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere al fine di migliorare le proprie opportunità di sviluppo;

–         affiliarsi ad Enti Nazionali di Promozione Sportiva e Sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni, con ciò l’Associazione conformandosi incondizionatamente alle direttive e disposizioni normative del C.O.N.I., del C.I.O. e del medesimo Ente di Promozione.

L’Associazione potrà esplicare tutte le suddette attività sull’intero territorio nazionale ed estero, così come istituire sedi operative diverse e modificare la sede legale, senza necessità di integrare la presente scrittura.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

–         quote associative e contributive degli associati. Le quote sociali, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, sono intrasmissibili e non rivalutabili se non nei casi previsti dalla legge; gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e gli importi dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede  anche i termini e le modalità di pagamento;

–         conferimenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati dell’Organizzazione Nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali complementari;

–         apparecchiature, mezzi e materiali di cui l’associazione è in possesso;

–         beni mobili ed immobili, donazioni ed erogazioni di qualsiasi specie, che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;

–         sussidi, erogazioni e sovvenzioni che le pervengono annualmente o una tantum da enti pubblici o privati;

–         eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;

–         proventi derivanti da eventuale attività commerciale collaterale.

Eventuali utili ed eventuali avanzi di gestione saranno in ogni caso interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà inoltre accettare anche l’uso ed il godimento di beni mobili ed immobili di proprietà di terzi.

Art. 4 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori devono redigere il rendiconto economico finanziario, il quale deve fedelmente rispecchiare la reale situazione dei rapporti economici vigenti in capo all’Associazione, e comprendere, con separata indicazione tramite relazione di accompagnamento, i dati economici relativi all’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. Il rendiconto consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria e loro copia scritta deve essere fornita in tal sede a ciascun socio.

Art. 5 – Soci

L’Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci ai quali è garantita, senza distinzione di appartenenza politica, etnica, religiosa, professionale e sessuale, uniformità di rapporto associativo conformemente ai più generali principi di pluralismo democratico ed eguaglianza dei diritti civili.

I soci dell’Associazione si distinguono in:

–         Soci fondatori

–         Soci ordinari

Sono Soci fondatori coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato il relativo Atto Costitutivo. Essi godono della titolarità dei medesimi diritti e doveri che accomunano tutti gli associati.

Sono Soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, che, condividendo gli scopi istituzionali, presentano regolare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà entro 10 giorni alla sua ratifica, previa discrezionale ed insindacabile valutazione della stessa. Con la presentazione della domanda di ammissione, l’aspirante socio attesta la piena accettazione dello Statuto Sociale, del Regolamento Interno, nonché l’intenzione di una scrupolosa osservanza delle deliberazioni degli organi direttivi. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi. All’atto dell’ammissione il socio è tenuto a versare le quote associative annuali, il cui valore è stabilito dal Consiglio Direttivo in base a generali e prioritarie valutazioni di opportunità economica, nonché al pagamento della tessera di affiliazione, qualora vigente,  all’Ente Nazionale di promozione sportiva. L’iscrizione si completa con la consegna della tessera sociale e dell’Ente di affiliazione unitamente all’annotazione a libro del nominativo del nuovo socio. L’iscrizione ha una validità temporale di 12 mesi. Nel caso in cui la domanda di ammissione a socio sia presentata da minore essa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti, rispondendo per tutte le obbligazioni del socio minore, ivi comprese quelle derivanti da atti a lui imputabili che arrechino danno all’Associazione e/o a terzi. Lo status di socio non è in alcun caso trasmissibile, ed è assolutamente esclusa una partecipazione temporanea alla vita sociale.

La qualifica di socio implica l’immediata acquisizione del diritto di partecipare alle attività associative in tutte le loro particolari forme e necessarie articolazioni. Nello specifico l’associato ha diritto di:

–         accedere alla sede e ai locali sociali con piena facoltà di utilizzarne liberamente le infrastrutture, il tutto nel più assoluto rispetto delle modalità all’uopo previste nel Regolamento Interno;

–         godere dell’elettorato attivo e passivo, in ragione di un voto per socio, nelle assemblee sociali indette a scopo deliberativo. Il diritto di voto in sede assembleare viene automaticamente acquisito dal socio minore alla prima assemblea che si svolga dopo il raggiungimento della maggiore età;

–         godere di regolare copertura assicurativa relativamente ai danni fisici che potrebbero eventualmente ed accidentalmente occorrere durante il regolare esercizio delle attività promosse e gestite in ambito associativo.

La qualifica di socio si perde insindacabilmente per:

–         recesso, garantito in ogni tempo, dal contratto associativo, da comunicarsi tramite lettera raccomandata inviata alla sede legale dell’Associazione. Il socio che recede non ha diritto ad alcun compenso, indennizzo e rimborso dei contributi associativi versati;

–         morosità;

–         prolungata ed ingiustificata assenza dalla partecipazione alla vita associativa;

–         provvedimento di espulsione o radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato, in seguito a grave e ripetuta non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari. In particolare, le azioni disciplinari sanzioneranno comportamenti particolarmente lesivi del regolare svolgimento della vita associativa quali la denigrazione dell’associazione, dei suoi organi e soci, il perseguimento diretto e/o indiretto del suo scioglimento, l’appropriazione indebita di fondi, atti, documenti o beni di proprietà dell’associazione e la provocazione di grave disordine durante l’assemblea. I provvedimenti sopra citati possono essere impugnati, tramite ricorso all’assemblea, entro 15 giorni dalla loro comunicazione scritta all’interessato, con ciò sospendendone gli effetti sino al pronunciamento assembleare in merito.

Se non diversamente deliberato, le attività svolte dai soci e dagli amministratori in ambito associativo sono, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità, fermo restando il diritto ai rimborsi spesa e alle indennità di trasferta.

Art. 6 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

–         l’Assemblea dei Soci;

–         il Consiglio Direttivo;

–         il Presidente;

–         il Vice-Presidente;

–         il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. E’ vietato agli Amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società e/o Associazioni sportive dilettantistiche operanti nell’ambito della medesima Federazione sportiva oppure della medesima disciplina.

Art. 7 – L’Assemblea dei soci

L’Assemblea, in quanto massimo organo decisionale, è sovrana. Vi partecipano di diritto tutti i soci che, alla data di convocazione, risultino in regola con il pagamento delle quote sociali. A tutti i partecipanti maggiorenni è garantita la titolarità del diritto di elettorato passivo e attivo in ragione di un voto pro capite (articolo 2532 del Codice Civile). Ciascun socio potrà rappresentare numero 1 soci, purché munito di regolare delega scritta.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell’ordine dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere con maggiore anzianità di servizio. Essa delibera con modalità di voto palese salvo che la maggioranza dei soci presenti all’Assemblea o dei Consiglieri non richieda lo scrutinio segreto.

L’Assemblea può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno, entro il 30 di aprile, previa convocazione del Presidente e relativo avviso affisso in bacheca almeno 15 giorni prima della data prevista per l’adunanza stessa. Le delibere dell’Assemblea riguardano:

–         l’approvazione del rendiconto economico finanziario, il quale dovrà essere esposto in bacheca per venti giorni consecutivi dalla sua approvazione. L’Assemblea fornisce inoltre al Consiglio Direttivo le linee programmatiche per l’esercizio economico finanziario successivo;

–         l’elezione, ogni quattro anni, dei membri del Consiglio Direttivo, investendo quest’ultimo dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria;

–         a revoca del Consiglio Direttivo;

–         ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati. Essa delibera relativamente a:

–         eventuali modifiche dello Statuto, previa la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

–         eventuale scioglimento dell’Associazione, con le modalità all’articolo 12 del presente Statuto.

In prima convocazione le deliberazioni assembleari sono adottabili previa la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da fissarsi ad almeno un’ora di distanza dalla prima, l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e altresì le sue deliberazioni legali, qualora esprimano la volontà della maggioranza semplice.

Le deliberazioni assembleari sono constatate con relazione verbale debitamente firmata dal Presidente e dal Segretario e custodita presso l’archivio sociale a libera consultazione di tutti gli associati.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ed è composto di nove membri scelti tra tutti i soci.

In fase di prima istituzione, i componenti del Consiglio Direttivo sono nominati in sede di atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni dalla data della costituzione ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri, antecedenti la scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla reintegrazione del numero legale con il subentro dei consiglieri non eletti in ordine di votazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora il numero dei suoi appartenenti si riduca di almeno due terzi.

Il Consiglio Direttivo è incaricato dall’assemblea dei soci ad esercitare i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e si riunisce all’uopo ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta non formale di almeno la metà dei Consiglieri.

Gli amministratori indicano, con potere vincolante, gli indirizzi generali delle attività associative. All’uopo deliberano in ordine all’amministrazione dei beni, all’organizzazione tecnica funzionale ad un efficace e puntuale svolgimento delle attività associative. In particolare:

–         nominano tra i loro membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere, con ciò distribuendo discrezionalmente le funzioni amministrative al proprio interno;

–         formulano il piano delle attività stabilendone modalità e responsabilità di esecuzione;

–         stipulano tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali. Nello specifico possono contrarre obbligazioni, aprire/chiudere c/c postali e/o bancari, assumere a contratto collaboratori tecnici, o esterni o scelti fra gli stessi soci;

–         dispongono l’impiego dei fondi;

–         fissano l’importo delle quote annue associative, stabilendone modalità e tempi di pagamento;

–         curano la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

–         approvano i progetti di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da presentare all’Assemblea dei soci;

–         deliberano sull’ammissione dei soci;

–         stabiliscono le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi con le relative norme e modalità;

–         intraprendono azioni disciplinari che, in ordine di incisività, constano di: richiamo scritto, sospensione, espulsione e radiazione;

–         decidono le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre associazioni od enti valutandone prioritariamente la compatibilità con i principi ispiratori del presente Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni, per la loro validità, devono risultare a verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e distribuito a tutti gli associati con le formalità ritenute dal Consiglio più idonee a garantire la loro integrale conoscenza e massima diffusione.

Art. 9 – Il Presidente

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio (articolo 36, secondo comma del Codice Civile). All’uopo agisce con potere di firma e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri che gli siano stati delegati dal Consiglio Direttivo, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell’Associazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci.

Art. 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, si impegna a coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Egli assume integralmente le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei di quest’ultimo.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile:

–         della redazione del rendiconto economico finanziario;

–         della gestione della cassa e della tenuta dei libri sociali;

–         della registrazione ed esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.

Nell’esercizio delle sue funzioni risponde direttamente al Presidente.

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, può essere deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale sarà obbligatoriamente devoluto ad enti che risultino perseguire i medesimi scopi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica, sentendo l’Organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, L. 662/1996.

Art. 13 – Il Collegio Arbitrale

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, costituito secondo le regole del C.O.N.I. e dell’Ente Affiliante. In tutti i casi, ove non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le suddette indicazioni, i suoi componenti, in numero di 3 membri, saranno designati, tra gli associati, rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, il quale assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo tra questi, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Gli Arbitri giudicheranno inappellabilmente e a titolo definitivo, senza particolari prescrizioni di rito. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola l’Associazione, i suoi Organi, nonché tutti gli associati, rinunciando le parti contraenti a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 14 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute, nonché quanto evincibile dai regolamenti del C.O.N.I., dell’Ente affiliante e dalle vigenti normative  in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Il presente documento sostituisce lo Statuto dell’Associazione “Zero” depositato presso l’Agenzia delle Entrate di Voghera il 30 settembre 2003.

Letto, approvato e sottoscritto in Voghera (PV), il 19 dicembre 2005

Il Presidente

dott. Marco Negri

La segretaria

dott.ssa Daniela Mallini